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- Abrogato il CPB per i soggetti in regime forfetario dal 1° gennaio 2025.
- Termine di adesione posticipato al 30 settembre per i non solari.
- Imposta sostitutiva con aliquota del 43% per soggetti Irpef.
Il concordato preventivo biennale 2025-2026
L’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, a firma del direttore Vincenzo Carbone, ha fornito delucidazioni operative sull’accesso al concordato preventivo biennale (CPB) per le annualità fiscali 2025 e 2026. Questo documento, che aggiorna e integra la precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024, si prefigge di offrire un quadro completo e rivisto a professionisti, lavoratori autonomi e microimprese che desiderano avvalersi di questo strumento di adempimento fiscale.
La circolare si articola in due sezioni: una parte generale che illustra l’istituto del CPB e le modifiche normative introdotte dal decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025), e un’appendice che raccoglie le interpretazioni fornite dall’Agenzia su questioni di una certa complessità. Il documento include le istruzioni aggiornate, i chiarimenti resi nelle risposte ai quesiti e le FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia, conservando solo ciò che è pertinente all’adesione al concordato per il nuovo biennio.
Novità introdotte dal decreto correttivo
Il decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025) ha apportato diverse modifiche al CPB, tra cui:
- L’abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2025.
- La modifica delle disposizioni sull’imposta sostitutiva opzionale per i contribuenti aderenti al CPB.
- L’introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB.
- La modifica del termine di adesione, posticipato dal 31 luglio al 30 settembre (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine coincide con quello relativo all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
- La neutralizzazione, ai fini della determinazione del reddito rilevante ai fini della proposta di CPB, della maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, ferma restando la possibilità di dedurre successivamente tale costo dal reddito concordato, al fine di determinare la base imponibile da portare a tassazione.
- L’introduzione di soglie per le proposte di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale.
- Le modifiche relative alle cause di decadenza.
Una delle novità più rilevanti riguarda le soglie agli incrementi di reddito. Grazie al decreto correttivo, queste soglie diventano più sostenibili per i contribuenti fiscalmente affidabili. L’incremento massimo di reddito accettato nella proposta di concordato è modulato in base al grado di affidabilità fiscale del contribuente nell’anno d’imposta precedente. Maggiore è l’affidabilità, minore sarà l’aumento richiesto. Lo scopo è rendere le proposte di adesione più attendibili e conformi alla situazione economica reale dei contribuenti, favorendo una maggiore partecipazione.
È opportuno sottolineare che questi limiti non trovano applicazione qualora la proposta di reddito concordato sia inferiore ai valori di riferimento per settore ottenuti tramite l’algoritmo dell’Agenzia. Le medesime soglie sono valide anche per il calcolo del valore della produzione rilevante ai fini Irap, per i titolari di partita IVA ancora soggetti a tale imposta.
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Imposta sostitutiva opzionale e cause di esclusione
Il Dlgs n. 81/2025 è intervenuto sulla disciplina dell’imposta sostitutiva opzionale, prevedendo che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente che eccede l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, si applichi l’imposta sostitutiva:
- Con l’aliquota del 43% (ossia quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del Tuir), per i soggetti Irpef.
- Con l’aliquota del 24% (ossia quella individuata dall’articolo 77 del Tuir), per i soggetti Ires.
La normativa modificata stabilisce, di conseguenza, un tetto massimo per l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 20 bis del Dlgs n. 13/2024. Essa non potrà quindi essere utilizzata per importi superiori a 85.000 euro.
Sono state introdotte anche ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB. In particolare, la prima ipotesi riguarda i professionisti che partecipano contestualmente a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. In tale circostanza, è prevista l’uscita dal CPB per il professionista qualora non aderisca al concordato anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati di cui fa parte. Naturalmente, resta fermo il caso in cui, per l’attività svolta dall’associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, non siano stati approvati gli ISA.
Un’ulteriore situazione, simmetrica alla precedente, si presenta quando l’ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) manifesta l’intenzione di aderire, o ha già aderito, al CPB.
Tale facoltà è però inibita se tutti i soci o associati che dichiarano singolarmente redditi da lavoro autonomo e che compongono l’ente, non aderiscono anch’essi al CPB per gli stessi periodi d’imposta.
In linea con la casistica precedente, si fa eccezione nel caso in cui non siano stati approvati gli ISA per l’attività professionale svolta dal partecipante.
Queste modifiche, unitamente a quella sulla neutralizzazione della maggiorazione del costo del lavoro ai fini del calcolo del reddito per il CPB, sono efficaci a partire dalle adesioni al concordato per il biennio 2025-2026, a condizione che non siano state esercitate prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 81/2025. La circolare n. 9 chiarisce che non sono quindi interessati alle variazioni sull’imposta sostitutiva opzionale e alle nuove cause di esclusione/cessazione i contribuenti che, tra il 30 aprile 2025 (data di rilascio del software) e il 13 giugno 2025 (data di entrata in vigore del decreto), hanno già aderito al CPB per gli anni fiscali 2025/2026.

Modalità di adesione e cause di decadenza
Per il biennio 2025-2026, l’adesione al concordato è aperta ai contribuenti che nel 2024 hanno svolto prevalentemente un’attività economica per la quale sono approvati gli ISA e che non hanno già aderito per il biennio precedente (2024-2025). Per aderire al CPB 2025-2026 è prevista la possibilità di seguire un “doppio binario” per comunicare la scelta: questa può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, entro il 30 settembre 2025, oppure in via autonoma. Qualora si prediliga la via autonoma, il contribuente ha la facoltà di trasmettere il modello CPB unitamente al solo frontespizio della dichiarazione dei Redditi 2025, avvalendosi del medesimo canale telematico impiegato per la dichiarazione annuale, entro il termine ultimo stabilito per l’adesione, ovvero il 30 settembre. È possibile revocare l’adesione a una proposta CPB precedentemente accettata per il biennio 2025-2026 con la medesima procedura e nei medesimi termini previsti per l’adesione.
Il Dlgs n. 81/2025 è intervenuto anche sulle situazioni che comportano la perdita dei benefici del concordato. La mancata corresponsione delle somme dovute a seguito di un controllo automatico ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/73 determina la decadenza dal CPB unicamente se il versamento di tali importi non viene effettuato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione degli esiti del suddetto controllo automatico. Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, per evitare la perdita dei benefici derivanti dall’adesione alla proposta di concordato, è tenuto a versare l’intero importo dovuto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza poter ricorrere alla rateizzazione prevista dall’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997.
Concordato Preventivo Biennale: Un’Opportunità per la Pianificazione Fiscale
Il concordato preventivo biennale rappresenta uno strumento significativo per la pianificazione fiscale, offrendo alle partite IVA la possibilità di concordare preventivamente il proprio carico fiscale per un biennio. Questo approccio, se ben compreso e gestito, può portare a una maggiore certezza e prevedibilità finanziaria. L’adesione al CPB richiede un’attenta valutazione della propria situazione economica e fiscale, considerando i benefici e gli obblighi derivanti dall’accordo.
Un concetto base di economia e finanza applicabile in questo contesto è la pianificazione fiscale. Essa consiste nell’utilizzo di strumenti legali e strategie per minimizzare il carico fiscale, ottimizzando la gestione delle proprie finanze. Il CPB rientra in questa categoria, offrendo un quadro definito per i successivi due anni.
Un concetto avanzato è la valutazione del rischio fiscale. Questa analisi considera la probabilità di errori o contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria e l’impatto finanziario di tali eventi. Aderire al CPB può ridurre il rischio fiscale, ma è fondamentale valutare attentamente la congruità della proposta rispetto alla propria situazione economica reale.
In conclusione, il concordato preventivo biennale è uno strumento che merita un’attenta riflessione. La sua adozione può semplificare la gestione fiscale e offrire maggiore prevedibilità, ma richiede una comprensione approfondita delle proprie finanze e una valutazione accurata dei rischi e dei benefici. Ricorda, una pianificazione fiscale oculata è fondamentale per la salute finanziaria della tua attività.







